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Statuto

I - Degli Scopi, della Sede, dei Soci

Art. 1 – L’Ateneo Veneto ha la forma giuridica di associazione riconosciuta che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l’Ateneo Veneto ha per scopo di cooperare al processo ed alla divulgazione delle scienze, delle lettere, delle arti e della cultura, in ogni loro manifestazione.

Nell’ambito delle proprie finalità promuove lo studio di quanto abbia relazione in particolare con le condizioni, le esigenze e gli interessi di Venezia e dell’area veneta. Cura le sue tre maggiori strutture storiche: Archivio, Biblioteca e Collezioni d’arte.

Può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti consentiti dall’art. 6, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

A decorrere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l’acronimo ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997 sarà sostituito dall’acronimo ETS o dalla locuzione “Ente del Terzo settore” di cui al D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 – L’Ateneo Veneto ha la propria sede in Venezia, Campo San Fantin, nel complesso artistico-monumentale dell’antica Scuola di San Girolamo (detta anche di San Fantin), di cui è proprietario.

Art. 3 – L’Ateneo è composto da trecento Soci Residenti nella città o nella provincia di Venezia e da un numero indeterminato di Soci Non Residenti, di Soci Onorari e di Soci Stranieri. I Soci dell’Ateneo si distinguono in Soci della Classe delle Scienze morali, delle lettere e delle arti, e in Soci della Classe delle Scienze naturali e matematiche. I Soci sono eletti dall’Assemblea generale secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 4 – Possono essere eletti Soci Residenti coloro che, risiedendo nella città o nella provincia di Venezia si distinguano quali cultori delle scienze, delle lettere e delle arti e coloro che, operando nelle industrie, nell’agricoltura, nei commerci o in qualunque altro campo di vita sociale, contribuiscano con il valore del loro ingegno e con l’autorità della loro opera al perseguimento degli scopi che l’Ateneo si propone. La proposta per l’elezione a Socio deve essere presentata da uno o più Soci, con relazione scritta che ne motivi le ragioni, al Consiglio Accademico. Il Consiglio, se favorevole, la sottopone alle deliberazioni dell’Assemblea. Possono essere eletti Soci, su proposta del Consiglio Accademico, anche gli stranieri che abbiano onorato nel campo artistico, umanistico e scientifico, la storia e la civiltà di Venezia e del Veneto, con ricerche e studi sui problemi relativi alla conoscenza e alla conservazione della realtà veneta. Tali Soci costituiscono, nel loro insieme, la Sezione dei Soci Stranieri. Con le stesse modalità e con le stesse motivazioni di cui al precedente comma possono essere eletti Soci anche cittadini italiani residenti all’estero.

Art. 5 – Soci Non Residenti possono essere eletti dall’assemblea coloro che avendo i requisiti richiesti dall’art. 4, primo comma, risiedono fuori della provincia di Venezia.

Art. 6 – Il mutamento di residenza dei Soci determina il passaggio dall’una all’altra categoria.

Art. 7 – Su proposta del Consiglio Accademico possono essere eletti dall’Assemblea Soci Onorari gli italiani e gli stranieri che abbiano apportato singolare lustro a Venezia e al Veneto, o che si siano resi illustri nel campo del sapere.

Art. 8 – I Soci ricevono gratuitamente gli Atti e le Memorie dell’Ateneo. Le altre pubblicazioni edite dall’Ateneo sono inviate ai Soci secondo le modalità indicate dal Consiglio Accademico.

Art. 9 – I Soci possono frequentare liberamente la Biblioteca e consultarne i libri, anche con prestito a domicilio. I documenti e le carte dell’Archivio Storico possono essere consultati solo nella sede dell’Ateneo.

I Soci hanno diritto di esaminare presso la Segreteria, con preavviso di tre giorni:

  • il libro dei Soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Accademico, del Comitato di Presidenza e dell’Organo di controllo.

Art. 10 – I Soci sono tenuti a versare un contributo annuo la cui misura è stabilita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Accademico. I Soci Onorari e i Soci Stranieri sono esonerati da versamenti. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità od indegnità. La morosità dovrà protrarsi per un triennio ed essere contestata alla fine al Socio con lettera raccomandata A.R. contenente la comminatoria di decadenza, trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione. Morosità e decadenza dovranno essere constatate e dichiarate dal Consiglio Accademico. Il Socio dichiarato decaduto potrà ricorrere al Consiglio Accademico entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di decadenza ed essere riammesso per giustificati motivi.

 


II - Del Collegio dei Patroni

Art. 11 – Del Collegio dei Patroni sono chiamati a fare parte coloro che, Soci o amici dell’Ateneo, contribuiscano con il loro apporto finanziario al perseguimento degli scopi istituzionali. Essi sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Accademico.


III - Degli Organi dell'Ateneo

Art. 12 – Sono organi dell’Ateneo:

  1. l’ Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Accademico;
  3. il Comitato di Presidenza;
  4. il Presidente;
  5. il Vice-Presidente;
  6. il Segretario Accademico;
  7. il Tesoriere;
  8. il Delegato per gli Affari Speciali;
  9. l’Organo di controllo.

I poteri di rappresentanza attribuiti ai componenti degli organi sociali e le eventuali limitazioni devono risultare da apposita iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017.


IV - Delle Assemblee dei Soci

Art. 13 – Le Assemblee dei Soci – ordinarie e straordinarie – sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. L’Assemblea è convocata due volte all’anno, nell’aprile e nel novembre per:

  1. la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
  2. la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approvare i bilanci;
  4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. deliberare sull’ammissione dei Soci;
  6. approvare lo statuto e le eventuali modifiche;
  7. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione;
  8. deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Le Assemblee sono convocate:

  1. a) ogni qualvolta il Comitato di Presidenza e il Consiglio Accademico lo ritengano necessario per deliberare su argomenti di rilevante importanza per l’attività dell’Istituzione;
  2. b) allorché almeno venti Soci ne facciano richiesta scritta alla Presidenza, comunicando l’ordine del giorno da porsi in discussione.

Le Assemblee dei Soci in prima convocazione sono validamente costituite con la partecipazione, personale o per delega, Modulo DELEGA di almeno la metà più uno dei Soci Residenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci partecipanti. Le deliberazioni sono approvate con la metà più uno dei Soci partecipanti. Le deliberazioni sulle nomine sono votate a scrutinio segreto.


V - Del Consiglio Accademico

Art. 14 – Il Consiglio Accademico è composto dal Presidente dell’Ateneo, dal Vice-Presidente e da quindici Consiglieri Accademici, scelti tra i Soci Residenti, in rappresentanza delle due classi accademiche formanti l’Ateneo. Tre di essi sono, dall’Assemblea dei Soci, chiamati a svolgere rispettivamente le funzioni di Segretario Accademico, di Tesoriere e di Delegato per gli Affari Speciali. Il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri componenti del Consiglio Accademico assumono le loro funzioni il primo gennaio successivo alla data della loro elezione e durano in carica un quadriennio; nel caso di vacanza che abbia a verificarsi nel corso del quadriennio, il Socio chiamato in sostituzione resta in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi quello cessato dall’incarico. Alla scadenza egli, però, potrà essere rieletto. Eccezion fatta per il caso previsto nel comma precedente e per il caso di coloro che sono chiamati a ricoprire gli incarichi di Segretario Accademico, di Tesoriere e di Delegato per gli Affari Speciali, i componenti del Consiglio Accademico non sono immediatamente rieleggibili. L’elezione dei componenti del Consiglio Accademico sarà effettuata in modo che il Consiglio abbia a rinnovarsi per metà ogni due anni. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano, con voto consultivo, il Bibliotecario, il Curatore dell’Archivio, il Conservatore delle Collezioni d’Arte, il Direttore Scientifico della rivista (“Atti e Memorie dell’Ateneo Veneto”) e il Vice-Segretario Accademico.

Art. 15 – Il Consiglio Accademico discute e delibera sulle proposte presentate dal Presidente e dal Comitato di Presidenza. In particolare:
a) determina gli indirizzi dell’attività dell’Ateneo, promuovendo forme di operosità scientifica e iniziative culturali idonee ad accrescere l’importanza e l’utilità dell’Istituzione;
b) delibera sull’indirizzo amministrativo ed economico dell’Ateneo, esprimendo il proprio parere sui preventivi di spesa e sul conto consuntivo;
c) elabora le proposte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
d) propone all’Assemblea la nomina dei nuovi Soci accompagnando ciascuna proposta con la relazione scritta del Socio o dei Soci proponenti;
e) nomina, su proposta del Comitato di Presidenza, il Bibliotecario, il Curatore dell’Archivio, il Conservatore delle Collezioni d’Arte, il Direttore Scientifico della rivista e il Cancelliere.

Art. 16 – Il Consiglio Accademico si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione disposta dal Presidente. E’ validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti aventi voto deliberativo e delibera a maggioranza.


VI - Del Comitato di Presidenza, del Presidente e del Vice-Presidente

Art. 17 – Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario Accademico, dal Tesoriere e dal Delegato per gli Affari Speciali. Esso cura l’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Accademico; esamina le previsioni di spesa da sottoporre al parere del Consiglio Accademico e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; esamina il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Tesoriere e da sottoporre al controllo dei Revisori dei Conti e alle deliberazioni dell’Assemblea; elabora e presenta all’esame del Consiglio Accademico e, se occorre, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci le proposte e le iniziative di nuove manifestazioni di attività dirette al raggiungimento dei fini che l’Ateneo si propone nel campo degli studi, della cultura e degli interessi di Venezia e dell’area veneta.

Art. 18 – Il Presidente dell’Ateneo è scelto tra i Soci Residenti o quelli Onorari ed ha la rappresentanza dell’Istituzione. Egli convoca e presiede le Assemblee dei Soci, il Comitato di Presidenza e le riunioni del Consiglio Accademico, firma congiuntamente al Tesoriere i documenti di riscossione e di pagamento. E’ Direttore responsabile della rivista (“Atti e Memorie dell’Ateneo Veneto”). Promuove e indirizza l’attività generale dell’Ateneo. Può delegare, di volta in volta, i suoi compiti al Vice-Presidente.

Art. 19 – Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella funzione di promozione e di indirizzo dell’attività generale dell’Ateneo. In caso di mancanza, assenza, impedimento o per delega ne assume, in sostituzione, l’ufficio e le funzioni.

 


VII - Del Segretario Accademico

Art. 20 – Il Segretario Accademico tiene la corrispondenza dell’Ateneo; redige i processi verbali del Comitato di Presidenza, del Consiglio Accademico e dell’Assemblea dei Soci; provvede a diramare gli inviti per le riunioni; cura l’archivio corrente e coordina l’attività scientifica dell’Istituzione. Il Consiglio Accademico su proposta del Comitato di Presidenza, può nominare, scegliendo tra i Soci Residenti, un Vice-Segretario Accademico per coadiuvare il Segretario nell’espletamento delle sue funzioni e sostituirlo, a tutti gli effetti, in caso di mancanza, assenza, o impedimento.


VIII - Del Tesoriere e dell'Anno Finanziario

Art. 21 – Il Tesoriere cura la riscossione delle somme che a qualsiasi titolo pervengono all’Ateneo ed effettua i pagamenti. I documenti di riscossione e di pagamento devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere. In caso di eccezionale urgenza, assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vice-Presidente o dal Delegato agli Affari Speciali, e il Tesoriere dal Segretario Accademico.

 Art. 22 – L’anno finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

Non oltre il mese di aprile il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio stesso, l’andamento economico e finanziario dell’Ateneo e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie deve essere sottoposto, a cura del Tesoriere, all’esame del Comitato di Presidenza e del Consiglio Accademico e alle deliberazioni dell’Assemblea. Il bilancio di esercizio è depositato in segreteria a disposizione dei Soci nei cinque giorni che precedono l’Assemblea generale chiamata ad approvarlo.

Il bilancio di previsione delle spese corredato dal visto del Comitato di Presidenza e dal parere del Consiglio Accademico è presentato dal Tesoriere, per la sua approvazione, all’Assemblea generale di novembre.

Il patrimonio dell’Ateneo Veneto, comprensivo della sede, di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto associativo.

 


IX - Dell'Organo di Controllo

Art. 23 – L’Organo di controllo, costituito da tre membri effettivi e uno supplente, è eletto dall’Assemblea. Requisiti e funzioni dell’Organo di controllo sono regolati dall’art. 30, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.


X - Del Curatore dell'Archivio, del Bibliotecario, del Conservatore delle Collezioni d'arte, del Direttore Scientifico della Rivista e del Cancelliere

Art. 24 – Il Curatore dell’Archivio, il Bibliotecario, il Conservatore delle Collezioni d’Arte, il Direttore Scientifico della Rivista e il Cancelliere sono nominati tra i Soci Residenti con le modalità previste dall’art. 15, lettera e), del presente Statuto.

Art. 25 – Il Curatore dell’Archivio sovrintende al materiale documentario che costituisce l’Archivio storico dell’Ateneo; sottopone all’approvazione del Consiglio Accademico le proposte utili per la buona conservazione e l’efficiente funzionamento dell’Archivio.

Art. 26 – Il Bibliotecario sovrintende alla Biblioteca dell’Ateneo. Sottopone all’approvazione del Consiglio Accademico gli elenchi per l’acquisto e lo scambio di libri e di periodici e le proposte utili per l’efficiente funzionamento della Biblioteca.

Art. 27 – Il Conservatore delle Collezioni d’Arte sovrintende al patrimonio artistico di proprietà dell’Ateneo. Sottopone all’approvazione del Consiglio Accademico le proposte utili per la buona conservazione delle opere d’arte.

Art. 28 – Il Direttore Scientifico della rivista cura la raccolta degli Atti e Memorie dell’Ateneo e degli scritti da pubblicare nella rivista, alla cui redazione sovrintende d’intesa col Presidente dell’Ateneo.

Art. 29 – Il Cancelliere ha compito di coordinamento degli uffici dell’Ateneo.


XI - Dell'Attività dell'Ateneo

Art. 30 – L’Ateneo si propone di raggiungere le sue finalità:

  1. a) con la lettura in pubbliche adunanze di studi e memorie di Soci, o di altre persone invitate dalla Presidenza a trattare argomenti nei quali siano particolarmente competenti, e che abbiano riferimento alle attività di cui all’art. 1 del presente Statuto;
    b) con la Biblioteca, con l’Archivio Storico e con le opere d’arte delle proprie collezioni;
    c) con gli “Atti e Memorie dell’Ateneo Veneto” e con altre pubblicazioni;
    d) con la istituzione di premi;
    e) con conferenze e lezioni;
    f) col promuovere e favorire ogni iniziativa atta ad aiutare il progresso scientifico, la diffusione e l’elevazione della cultura e lo studio di quanto abbia relazione con le particolari condizioni, con le esigenze e gli interessi di Venezia e dell’area veneta.

Art. 31 – L’anno accademico ha inizio nel mese di gennaio e si chiude nel mese di dicembre. Il giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico è fissato dal Consiglio Accademico su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 32 – Non oltre il mese di aprile di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali una relazione sull’attività svolta dall’Ateneo nell’anno precedente, unendo ad essa il conto consuntivo e il bilancio di previsione della spesa.


XII - Delle Modifiche dello Statuto

Art. 33 – Le proposte tendenti a modificare il presente Statuto non possono ritenersi approvate se non conseguono la metà più uno dei voti di un’assemblea costituita, in prima convocazione, da almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, da almeno un quarto più uno dei Soci.


XIII - Scioglimento

Art. 34 – In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Ente dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, con l’iscrizione dell’Ateneo Veneto nel registro stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con le modalità previste dall’art. 9, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.


XIV - Disposizioni Transitorie e finali

Art. 35 – Le norme relative alle ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997 continuano ad applicarsi fino al momento in cui diverrà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal D.Lgs. 117/2017, con l’iscrizione dell’Ateneo Veneto nel registro stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e alle altre norme di legge in materia.

 

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